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Le News Tamburelli-Quintavalle

Non ho una TV? Autocertifico

Con provvedimento del’AE del 24 Marzo, è stato pubblicato il modello di autocertificazione che il cittadino deve presentare se NON possiede una apparecchio televisivo e non vuole ritrovarsi ugualmente ‘addebito in bolletta.

 

Oramai sappiamo che il pagamento del canone RAI è stato inserito dentro la bolletta della luce provocando non poche complicazioni per chi, in effetti, non lo deve pagare. La norma, commi 152 e seguenti dell’unico articolo del patto di stabilità per il 2016, la legge 208/2015, così stabilisce:

Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100 (dai 113,50 del 2015).

La detenzione di un apparecchio si presume effettiva  nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”. 

E’ ammessa esclusivamente una autocertificazione per dichiarare di NON possedere un apparecchio,  che, qualora sia falsa, comporterà effetti finanche penali. Nell’autocertificazione il cittadino può dichiarare:

LA NON DETENZIONE

  • che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni ) da parte di alcun componente della famiglia anagrafica (dove per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

  • che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.

PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L’ADDEBITO

  • che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale si fornisce il codice fiscale (…..).

Per scaricare il modello clicca qui

http://www.canone.rai.it/dl/docs/1458898278451MODELLO.pdf

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione sostitutiva è presentata:

a) direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

b) tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente;

c) il modello può essere presentato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

L’autocertificazione  avrà validità solo per l’anno nel quale la stessa è presentata.

DATA PRESENTAZIONE PER IL 2016

  • via posta o via telematica? Scadenze  e validità diversificate:

  •  la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.

  • La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016.

  • La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

SCADENZE A REGIME

 A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione,

 

CURIOSITA’

Viene però assicurato dal legislatore che il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Quindi: una prima casa con TV, e tutta la famiglia è salva con il pagamento di quell’unico abbonamento in bolletta. Nessun canone per la seconda casa o se si possiedono più apparecchi TV. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate, con voce separata,sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Per effettuare tutto ciò sarà utilizzato uno scambio dati tra i vari enti interessati al prelievo, anche per conoscere la composizione dell’ambito familiare, oltre alla tipologia di utenti con diritto ad agevolazioni o esenzioni dal pagamento.  

Non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo. Per quanto stabilito, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate  le sei rate già scadute. E’ importante ricordarsi di comunicare eventuali cambi di residenza onde evitare confusioni  o doppi addebiti.

Tra le Faq sul sito della Rai viene assicurato che le modalità di riscossione "mediante addebito nella bolletta elettrica  riguardano quindi esclusivamente i canoni maturati dal 1 gennaio 2016 e non eventuali arretrati".

ESONERO CANONE RAI - PENSIONATI

Ai sensi dell’art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n. 244,i cittadini con almeno 75 anni di età, in possesso di determinati requisiti possono accedere all’esonero totale dal pagamento del canone di abbonamento televisivo. Aumentato il livello di reddito per essere considerati esonerati. Per ottenere l’esenzione totale dal pagamento  del canone occorre possedere i seguenti requisiti:

  1. aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI; b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio;
    c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 8.000,00 (fino allo scorso anno il limite era pari a euro 6.713,98 annue, importo invariato dal 2008).
    Il reddito da prendere in considerazione è quello dato dalla somma:
    • del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o il reddito indicato nel modello CUD;
    • dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
    • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
    • dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.
    Sono esclusi dal calcolo:
    1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
    2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
    3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
    4) altri redditi assoggettati a tassazione separata

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it  www.tamburelliquintavalle.itwww.hdemiadelleprofessioni.it

 

 
 
 
 
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