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Le News Tamburelli-Quintavalle

Domani in scadenza il Previdai e il Previndapi


Il PREVIDAI


Il Previndai é un fondo pensione che prevede l’erogazione di una forma di previdenza integrativa operando secondo il regime di contribuzione a capitalizzazione individuale.
Nato da un accordo del 03/10/1989 tra Confindustria e Federmanager, il Previndai, sottoposto alla vigilanza della COVIP, è in vigore dal 01/01/1990 e si alimenta con i contributi dei dirigenti e dell’azienda e con il trasferimento parziale o totale del TFR.
L’iscrizione al fondo del nuovo dirigente è volontaria e va manifestata entro la data di scadenza del primo versamento trimestrale (art. 3 e 4 D.lgs 124/1996) attraverso la compilazione del modello 061 fornito dal Previndai o reperibile nel sito www.previndai.it.
Per iscriversi al Fondo Previndai, l'azienda deve trasmettere il modello 040, debitamente compilato, unitamente al certificato C.C.I.A.A.  A seguito dell’iscrizione il Fondo rilascierà una password per iscrivere telematicamente i dirigenti ed effettuare eventuali variazioni. Il datore di lavoro compilerà trimestralmente la dichiarazione contributiva (modello050) e scaricherà l’ordinativo per il bonifico (modello 053).  Una Password viene assegnata anche al dirigente affinché possa  effettuare la scelta di comparto, scegliere l’entità della eventuale contribuzione aggiuntiva a proprio carico;designare i beneficiari in caso di premorienza; potrà, sempre telepaticamente, effettuare la dichiarazione della contribuzione non dedotta dal proprio datore di lavoro (mod. O59) e modificare i propri dati anagrafici oltre a optare, una volta in pensione, la contribuzione volontaria.
La contribuzione e il conferimento del TFR
La contribuzione e il conferimento del TFR si differenziano a seconda della classe d’appartenenza del dirigente oggi passate da tre a cinque. La retribuzione globale lorda sulla quale calcolare la percentuale contributiva dovrà essere quella che comprende tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, al trattamento di fine rapporto con esclusione, per tutte le classi, degli indennizzi percepiti per effetto delle dislocazioni all’estero.
Alla contribuzione si applicano i limiti di massimale che nel caso di periodi di occupazione inferiori ad un anno, andranno riproporzionati a dodicesimi, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
PRIMA CLASSE: “Vecchi iscritti” (coloro che alla data del 29/04/1993 erano titolari di una posizione pensionistica complementare presso il Previndai o altro fondo istituito prima del 15/11/1992, semprechè conservata) 
SECONDA CLASSE: “Nuovi iscritti ante” (coloro che hanno avuto la loro prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29/04/1993 e che alla stessa data siano  privi di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne sia successivamente privato).
TERZA CLASSE:  “Nuovi iscritti post” (coloro che hanno iscrizione alla previdenza obbligatoria dopo il 28/04/1993 e anteriore al 01/01/2007 a prescindere dalla qualifica, e privi quindi a quella data di qualsiasi posizione pensionistica complementare).
QUARTA CLASSE: “Nuovissimo iscritto post” (dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre 2006).
OTTAVA CLASSE:. Dirigente iscritto al Fondo con conferimento tacito del TFR
La contribuzione per le 4 classi previste, dal 01/01/2010 e anche per il  2011 é cos’ stabilita:
Fino a € 150.000,00 4% a carico dell'impresa 4% a carico del dirigente
 

La contribuzione per le 4 classi previste, dal 01/01/2010 e anche per il  2011 é così stabilita:

Fino a € 150.000,00

4% a carico dell'impresa

4% a carico del dirigente

 
 
Trattamento di Fine rapporto
Si ricorda che il conferimento del  TFR alla previdenza complementare è una scelta irreversibile.
Classe 1° Fino a € 150.000,00 4% a carico dell'impresa 4% a carico del dirigente
 
Classe 2° Quota dell'accantonamento annuale del TFR pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile ai fini del TFR.

Classi 3° - 4° - 8° Integrale versamento dell'accantonamento annuale per TFR.
I dirigenti già iscritti a Previndai e occupati al 31/12/2006, che abbiano scelto di mantenere il residuo TFR presso il datore di lavoro possono modificare in qualunque momento tale scelta e destinare al Fondo anche il residuo TFR.
I dirigenti già iscritti non occupati al 31/12/2006 possono conferire il TFR residuo al Fondo in modalità esplicita (manifestandone la volontà al proprio datore di lavoro entro sei mesi dalla data del reimpiego), o in modalità tacita (se entro sei mesi dal reimpiego non è stata effettuata alcuna scelta al riguardo).
Coloro che aderiscono in data successiva al 1° gennaio 2007 con modalità:
- esplicita devono conferire almeno la quota contrattualmente prevista e possono scegliere anche successivamente di incrementarla e di conferire quindi anche il residuo TFR;
- tacita conferiscono l'integrale TFR al Fondo.
Gli iscritti possono determinare liberamente l'entità dalla contribuzione a proprio carico, ferme restando le misure minime contrattualmente previste.
Dal 1 gennaio 2007 le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando; in qualsiasi momento successivo il dirigente può scegliere di versare anche il contributo contrattuale minimo a proprio carico, beneficiando così di quello del datore di lavoro ed è a tal fine che è stata istituita la classe ottava.

IL VERSAMENTO TRIMESTRALE
Sia la dichiarazione contributiva sia il pagamento al fondo, devono essere eseguiti entro il giorno venti del mese successivo ad ogni trimestre e quindi: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio. La dichiarazione contributiva deve essere inviata in modalità telematica, resa obbligatoria dal 2005.

DEDUCIBILITA’ FISCALE DEI FONDI
La quota dei contributi del datore di lavoro e del dirigente sono deducibili dal reddito complessivo secondo i seguenti limiti:
• 5164.57, come determinato dall’articolo 1 comma 1 punto 1 del D.lgs. 47/2000.
Tale limite di deducibilità fiscale non deve essere riproporzionato all’effettivo periodo di servizio come avviene invece per la contribuzione.
Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti effettuati a favore delle forme pensionistiche, collettive e individuali comprendendo sia
le quote accantonate dal datore per il personale dipendente, sia i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.
Il vantaggio che ne deriva è maggiore quanto più alta è l’aliquota alla quale il contribuente appartiene per la sua fascia di reddito.
Mancata deduzione dei contributi - dichiarazione ex art. 8, comma 4 del D.lgs. 252/2005
Rispetto alla normativa previgente, sparisce il limite  di deducibilità fiscale fissato in una percentuale del 12% del reddito complessivo e il vincolo relativo al doppio della quota TFR destinata ai fondi, rimanendo esclusivamente il limite di 5164,57 riferito ai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, anche in maniera volontaria, per alimentare il fondo di appartenenza. Finisce il sistema speciale del  “plafonamento” che limitava il versamento al fondo al limite della deducibilità fiscale condizionando il versamento della contribuzione annua.
I contributi calcolati per il versamento ai fondi, vengono scalati dal reddito lordo del dipendente, mentre i contributi del datore di lavoro si aggiungono allo stesso per  verificarne la capienza (congiuntamente a quelli del lavoratore), ai fini della deducibilità fiscale nei limiti previsti, e poi dedotti nel momento del calcolo dell’imposta formando una sorta di neutralità fiscale.
Se nel calcolo dei limiti, una parte di contributi eccede l’importo di 5164.57 euro previsto, questi saranno aggiunti all’imponibile fiscale e tassati in capo al dipendente.
In questo caso il dipendente, una volta ricevuto il CUD, potrà rilevare la quota non dedotta dal datore di lavoro per comunicarla, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, o, in caso di diritto alla prestazione in corso d’anno, nel più breve tempo possibile, al Fondo di previdenza complementare di appartenenza per evitare una doppia imposizione.
Dal 1° gennaio 2010 il contributo minimo annuo a carico dell'azienda deve essere almeno pari a € 4.000,00 per i dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti.


Il PREVINDAPI
Al previndapi sono iscritti i soggetti che applicano il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra la CONFAPI e la Fndai-Federmanager.   
La contribuzione prevista per i dirigenti industriali iscritti al Previndai è del tutto simile nel suo funzionamento a quella del Previndai e ne segue le stesse scadenze.
Similmente al Previndai e così come previsto dall’articolo 4 del regolamento, i versamenti dei contributi si distinguono a seconda delle classi di iscrizione del dirigente, così come stabilito dal Previndapi:
1) CLASSE ISCRIZIONE “A” Dirigenti «Vecchi iscritti».
 iscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensionistico complementare esistente al 15 Novembre 1992.2) CLASSE ISCRIZIONE “B” Dirigenti «Nuovi iscritti».iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quali lavoratori subordinati, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI).
 3) CLASSE ISCRIZIONE “C” Dirigenti «Nuovi iscritti».
iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data.
4) CLASSE ISCRIZIONE “X”
iscritti ad un Fondo pensionistico complementare successivamente al 31 dicembre 2006 con conferimento del solo TFR maturando.
5) CLASSE ISCRIZIONE “Z”
iscritti ad un Fondo pensionistico complementare con solo il conferimento tacito del TFR.
Retribuzione Utile
Fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti,   anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
In caso di periodi retributivi inferiori all'anno, va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.
Le comunicazioni all’Ente dei dati retributivi, vengono effettuate tramite il modello PREV1 che, una volta compilato con i dati retributivi trimestrali, deve essere inviato, anche  via fax,  all’Fondo.
Si rammenta che è possibile accedere, con servizio internet, all’area riservata del sito www.previndapi.it per compilare ed inviare telematicamente il modello PREV1.

CLASSI DI CONTRIBUZIONE  MASSIMALI CONTRIBUTIVI ANNUI CARICO AZIENDA         E CARICO DIRIGENTE

 

Classe “A”: VECCHI ISCRITTI (titolare al

29/4/1993 di una posizione presso una forma

pensionistica complementare, tuttora conservata)

Fino a € 150.000,00       4%               4%

 

Classe “B”: NUOVI ISCRITTI ANTE (con

prima iscrizione alla previdenza obbligatoria

ante 29/4/1993)                                           Fino a € 150.000,00       4%                 4%

Classe “C”: NUOVI ISCRITTI POST (con

prima iscrizione alla previdenza obbligatoria

post 28/4/93

 

 

Conferimento TFR

Classe

3% (Retribuzione utile al calcolo del TFR senza

limite di massimale)

Classe B

4% (Retribuzione utile al calcolo del TFR senza

limite di massimale)

Classe C – X - Z

Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della

retribuzione imponibile)

 

 
 
 
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
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