Tramite l’istituto del ravvedimento operoso, e’ possibile sanare l’infrazione con sanzioni in misura ridotta, entro trenta giorni dalla data di scadenza.
E così anziché vedersi recapitare un avviso di sanzione per ritardato pagamento, si può sanare spontaneamente applicando, per le sanzioni commesse sino al 31/1/2011, solo il 2.50% sulle imposte non pagate più gli interessi legali del calcolati in due modalità: fino al 31/12/2010 all’ 1% in ragione d’anno e dal 01/01/2011 all’1,5 % in ragione d’anno.
Si ricorda che l’aumento delle percentuali delle sanzioni sono applicabili ai ritardi commessi dopo il 1/02/2011.
N.B.: si consiglia di non utilizzare il sistema del ravvedimento come usuale sistema di pagamento ritardato in quanto l’Agenzia delle Entrate ultimamente ha iniziato in merito delle verifiche per scoprire chi utilizza tale strumento per evitare sempre e comunque il rispetto delle scadenze fiscali.
Elemento necessario per la validità dell’operazione è che la sanzione sia pagata negli stessi termini posti per il ravvedimento dell’imposta dimenticata unitamente al relativo interesse maturato per ogni giorno di ritardo.
L’anno da indicare sul modello F24 sarà quello cui si riferisce il versamento: ad esempio se si vogliono ravvedere a gennaio 2011 le ritenute 1001 relative al mese di novembre 2010 in scadenza il 16/12/2010, si dovrà indicare l’anno a cui si riferisce l’omesso versamento e quindi il 2010.
La sanzione sarà ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Quindi per fare un esempio, se l’imposta non pagata si riferisce alle ritenute dei dipendenti > codice 1001 per Euro 1000,00 in scadenza il 17/1/2011, entro il 16/2/2011 occorrerà indicare con il codice 1001 Euro 1001.24 (1000 più interessi maturati calcolati all’1% dal 18/01/2011 al 16/02/2011.
> codice 8906 ( sanzione sostituti di imposta) Euro 25.00 ( 1000,00 x 2.50%).
Il codice per la sanzione varia a seconda dell’imposta non pagata nei termini.
E così anziché vedersi recapitare un avviso di sanzione per ritardato pagamento, si può sanare spontaneamente applicando, per le sanzioni commesse sino al 31/1/2011, solo il 2.50% sulle imposte non pagate più gli interessi legali del calcolati in due modalità: fino al 31/12/2010 all’ 1% in ragione d’anno e dal 01/01/2011 all’1,5 % in ragione d’anno.
Si ricorda che l’aumento delle percentuali delle sanzioni sono applicabili ai ritardi commessi dopo il 1/02/2011.
N.B.: si consiglia di non utilizzare il sistema del ravvedimento come usuale sistema di pagamento ritardato in quanto l’Agenzia delle Entrate ultimamente ha iniziato in merito delle verifiche per scoprire chi utilizza tale strumento per evitare sempre e comunque il rispetto delle scadenze fiscali.
Elemento necessario per la validità dell’operazione è che la sanzione sia pagata negli stessi termini posti per il ravvedimento dell’imposta dimenticata unitamente al relativo interesse maturato per ogni giorno di ritardo.
L’anno da indicare sul modello F24 sarà quello cui si riferisce il versamento: ad esempio se si vogliono ravvedere a gennaio 2011 le ritenute 1001 relative al mese di novembre 2010 in scadenza il 16/12/2010, si dovrà indicare l’anno a cui si riferisce l’omesso versamento e quindi il 2010.
La sanzione sarà ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Quindi per fare un esempio, se l’imposta non pagata si riferisce alle ritenute dei dipendenti > codice 1001 per Euro 1000,00 in scadenza il 17/1/2011, entro il 16/2/2011 occorrerà indicare con il codice 1001 Euro 1001.24 (1000 più interessi maturati calcolati all’1% dal 18/01/2011 al 16/02/2011.
> codice 8906 ( sanzione sostituti di imposta) Euro 25.00 ( 1000,00 x 2.50%).
Il codice per la sanzione varia a seconda dell’imposta non pagata nei termini.
Novità della finanziaria 2011
Dalle violazioni commesse dal 01/02/2011 aumentano le percentuali previste per i ravvedimenti.
Nella nuova finanziaria per il 2011 infatti vengono ritoccati quegli elementi che già avevano visto la loro modifica con il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito il 29 gennaio in Legge 2/2009, attraverso l’articolo 16, che avevano alleggerito le sanzioni relative ai tardivi pagamenti di imposte e agli altri adempimenti fiscali correlati, già previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.
Da Febbraio si cambia:
con le violazioni commesse a far data 01/02/2011 il ravvedimento operoso si modifica non nei presupposti ma nella misura delle sanzioni.
Le principali novità:
entro 30 giorni dalla violazione la sanzione è ora ridotta a 1/10 del tributo e quindi pari al 3/ (ora il 2.5%);
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo e pari quindi al 3.75%, (ora il 3%).
La presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg., si puo’ ravvedere versando la sanzione ridotta a un decimo della sanzione minima (25 euro) per ogni dichiarazione ravveduta con il versamento del 3% a titolo di sanzione, (ora il 2.5%).
Nella nuova finanziaria per il 2011 infatti vengono ritoccati quegli elementi che già avevano visto la loro modifica con il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito il 29 gennaio in Legge 2/2009, attraverso l’articolo 16, che avevano alleggerito le sanzioni relative ai tardivi pagamenti di imposte e agli altri adempimenti fiscali correlati, già previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.
Da Febbraio si cambia:
con le violazioni commesse a far data 01/02/2011 il ravvedimento operoso si modifica non nei presupposti ma nella misura delle sanzioni.
Le principali novità:
entro 30 giorni dalla violazione la sanzione è ora ridotta a 1/10 del tributo e quindi pari al 3/ (ora il 2.5%);
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo e pari quindi al 3.75%, (ora il 3%).
La presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg., si puo’ ravvedere versando la sanzione ridotta a un decimo della sanzione minima (25 euro) per ogni dichiarazione ravveduta con il versamento del 3% a titolo di sanzione, (ora il 2.5%).
RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DIPENDENTI
Si ricorda inoltre che non esiste modo per ravvedere autonomamente i contributi INPS non versati per i quali arriverà avviso bonario dell’INPS che chiederà di utilizzare non più il codice DM10 in caso di contributi dipendenti, ma il codice RC01. A tal proposito si ricorda che l’errato utilizzo del codice, non permetterà l’abbinamento del pagamento mancante con il rischio di invio di cartella esattoriale sebbene si è provveduto al pagamento. Voglio aggiungere che, viste le ultime tempistiche sballate dell’INPS, conviene attendere la richiesta dell’INPS tramite avviso bonario e pagare con le sanzioni dallo stesso calcolate, senza attivarsi in una regolarizzazione spontanea per non rischiare di vedersi ugualmente recapitare un avviso bonario per mancato abbinamento o addirittura notificare una cartella di pagamento.
L’avviso bonario di norma, viene notificato dall’Istituto di Previdenza alla casella di posta elettronica del Consulente del Lavoro incaricato all’Invio delle denunce mensili per dare al professionista delegato, la possibilità di poterla eventualmente contestare. L’Istituto fa poi seguire direttamente in forma cartacea lo stesso avviso all’azienda debitrice.
Si ricorda inoltre che non esiste modo per ravvedere autonomamente i contributi INPS non versati per i quali arriverà avviso bonario dell’INPS che chiederà di utilizzare non più il codice DM10 in caso di contributi dipendenti, ma il codice RC01. A tal proposito si ricorda che l’errato utilizzo del codice, non permetterà l’abbinamento del pagamento mancante con il rischio di invio di cartella esattoriale sebbene si è provveduto al pagamento. Voglio aggiungere che, viste le ultime tempistiche sballate dell’INPS, conviene attendere la richiesta dell’INPS tramite avviso bonario e pagare con le sanzioni dallo stesso calcolate, senza attivarsi in una regolarizzazione spontanea per non rischiare di vedersi ugualmente recapitare un avviso bonario per mancato abbinamento o addirittura notificare una cartella di pagamento.
L’avviso bonario di norma, viene notificato dall’Istituto di Previdenza alla casella di posta elettronica del Consulente del Lavoro incaricato all’Invio delle denunce mensili per dare al professionista delegato, la possibilità di poterla eventualmente contestare. L’Istituto fa poi seguire direttamente in forma cartacea lo stesso avviso all’azienda debitrice.
Codici ravvedimento principali:
- 8901 IRPEF
- 8902 Addizionale regionale IRPEF
- 8926 Addizionale comunale IRPEF (così come modificato ris.n. 368/E del 12/12/2007)
- 8904 IVA
- 8905 IRPEG
- 8906 Sostituti d’imposta
- 8907 IRAP
- 8918 IRES
Gli interessi andranno indicati con apposito tributo tranne che sulle ritenute effettuate dai Sostituti d’imposta che continueranno a sommare gli interessi all’imposta indicandoli distintamente solo nel quadro ST del modello 770.
Codici Interessi:
- 1989 interessi sul ravvedimento IRPEF
- 1990 sul ravvedimento IRES
- 1991 sul ravvedimento IVA
- 1992 sul ravvedimento imposte sostitutive
- 1993 sul ravvedimento IRAP
- 1994 sul ravvedimento addizionale regionale
- 1998 sul ravvedimento addizionale comunale.
I codici 1989, 1990, 1991 e 1992 andranno indicati nella sezione erario;
I codici 1993 e 1994 andranno utilizzati nella sezione “regioni http://www.rossellaquintavalle.it/
- 8901 IRPEF
- 8902 Addizionale regionale IRPEF
- 8926 Addizionale comunale IRPEF (così come modificato ris.n. 368/E del 12/12/2007)
- 8904 IVA
- 8905 IRPEG
- 8906 Sostituti d’imposta
- 8907 IRAP
- 8918 IRES
Gli interessi andranno indicati con apposito tributo tranne che sulle ritenute effettuate dai Sostituti d’imposta che continueranno a sommare gli interessi all’imposta indicandoli distintamente solo nel quadro ST del modello 770.
Codici Interessi:
- 1989 interessi sul ravvedimento IRPEF
- 1990 sul ravvedimento IRES
- 1991 sul ravvedimento IVA
- 1992 sul ravvedimento imposte sostitutive
- 1993 sul ravvedimento IRAP
- 1994 sul ravvedimento addizionale regionale
- 1998 sul ravvedimento addizionale comunale.
I codici 1989, 1990, 1991 e 1992 andranno indicati nella sezione erario;
I codici 1993 e 1994 andranno utilizzati nella sezione “regioni http://www.rossellaquintavalle.it/